Beni significativi e applicazione IVA: come applicare l’aliquota ridotta sui lavori eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa.

Per i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) e b) del DPR 380/2001, eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa, la normativa prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%. Frequente è il caso in cui il soggetto che rende la prestazione di servizio fornisce contestualmente quelli che il DM del 29 dicembre 1999 definisce “beni significativi”. Si tratta di quei beni finiti, come ascensori, infissi, caldaie e apparecchiature dicondizionamento fornititi nel contesto della manutenzione, il cui valore è prevalente rispetto al valore della prestazione. A tali beni, si applica l’aliquota IVA agevolata del 10% solo se forniti dallo stesso soggetto che effettua la manutenzione (circ. Agenzia delle Entrate n.15/2018) e se il loro valore non supera la metà di quello della prestazione complessiva (art. a) comma 19 della L.205/2017). Nel caso in cui il valore del bene significativo ecceda il limite anzidetto, sarà soggetta ad aliquota del 10% solo la differenza tra il valore complessivo dell’intervento e quello del bene significativo mentre il valore residuo del bene sarà assoggettato all’aliquota ordinaria del 22%. Sul tema dei beni significativi prodotti dallo stesso soggetto che effettua il servizio, di recente si è pronunciata anche la Cassazione con la sentenza n. 8142 del 21 marzo 2023, la quale ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’operatività della normativa in argomento, la circostanza che il bene significativo installato nell’ambito di un intervento di manutenzione edilizia sia stato progettato e fabbricato “su misura” dal soggetto prestatore del servizio. Infatti, il fatto che il bene sia stato fornito in seguito ad un’attività di progettazione e fabbricazione su misura, con conseguente successiva installazione nell’ambito dell’intervento di manutenzione, non consente di considerare la complessiva operazione alla stregua di una mera prestazione di servizi in cui non viene posta in essere alcuna cessione di beni significativi. Pertanto l’operazione non perde la natura di “cessione” e la particolare disciplina in termini di aliquota IVA dei c.d. “beni significativi” anche in tale specifico caso trova applicazione.

Fonti:

Eutekne.info “Il bene può essere significativo anche se realizzato su misura”

Agenzia delle Entrate circolare n. 15/2018

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