Da luglio scatta l’obbligo SOA per gli interventi edilizi di importo superiore a 516mila euro

A partire dal 1° luglio 2023 ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 e 121 co. 2 del decreto-legge n. 34/2020 (superbonus e altri bonus edilizi), se l’appalto o il subappalto prevede l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro, l’esecuzione dei lavori può essere affidata o deve essere continuata solo da imprese già in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto. E’, infatti, terminato lo scorso 30 giugno il periodo transitorio che consentiva di poter operare anche senza aver ottenuto il rilascio dell’attestazione ma dimostrando almeno di aver avviato l’iter per il suo conseguimento con uno degli organismi abilitati. È dunque pacifico che, se venisse sottoscritto in data 10 luglio 2023 un contratto di appalto sopra soglia con una impresa appaltatrice che, alla medesima data del 10 luglio, non risulta titolare di una certificazione SOA, tale circostanza precluderebbe la possibilità per il committente di ottenere sulle relative spese gli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020 anche se la certificazione SOA venisse poi ottenuta dall’impresa appaltatrice in una data successiva e anche se il materiale sostenimento delle spese da parte del committente avvenisse in una data successiva.

Fonti:

Eutekne.info “Il 1° luglio scatta l’obbligo SOA per gli interventi edilizi rilevanti”

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