Obbligo assicurativo INAIL per i soci di società tra professionisti

Il tema relativo alla tutela INAIL riguardo ai professionisti suscita ancora diversi dubbi. Negli anni si sono succedute vari disposizioni volte a chiarire l’assoggettabilità o meno a tale obbligo assicurativo. Per i professionisti associati di studi professionali la Suprema Corte ha escluso, in più occasioni (cfr. Cass. nn. 15971/2017, 30428/2019, 33203/2021, 1777/2023), l’obbligatorietà della tutela INAIL. Diverso è il caso delle società tra professionisti. Infatti l’Istituto assicuratore con la circolare n. 35/2017 riferita alle stp tra consulenti del lavoro e la n. 15/2019 riferita alle stp tra commercialisti ha specificato che “i soci professionisti devono in ogni caso essere assicurati (con indicazione dei relativi codici fiscali nel quadro P della polizza dipendenti) e l’obbligo è in capo alla società, in qualità di soggetto assicurante”. L’obbligo assicurativo si estende inoltre al professionista che ricopre la figura di tutor di un tirocinante, uno stagista o di un apprendista. Alla figura appena descritta non risulta assimilabile il dominus in un rapporto di praticantato, poiché trattandosi di collaborazione gratuita viene meno il requisito soggettivo, ai fini assicurativi, previsto dell’art. 4 n.1) del DPR 1124/1965.

Fonti:

Eutekne.info “Studi associati non assoggettati all’obbligo assicurativo INAIL”

Eutekne.info “Obbligatoria l’assicurazione INAIL per i soci di società tra professionisti”

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