Per tutti i contribuenti “incapienti d’imposta” che nel corso del 2022 hanno sostenuto spese agevolabili dai bonus edilizi di cui all’art. 121 comma 2 del DL 34/2020 e dal c.d. “Superbonus”, entro il prossimo 30 novembre 2023 (in quanto termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2022) è possibile presentare, con remissione in bonis, la comunicazione di opzione per la cessione del credito a una banca o altro intermediario finanziario che si rendesse disponibile all’acquisto, per tutte le quote annuali del beneficio fiscale (cfr. art. 2-quinquies comma 1 del DL 11/2023 c.d. decreto “Cessioni”). Di fronte ad uno scenario (alla data di oggi molto probabile) di impossibilità entro questo termine di accordo di cessione con un intermediario finanziario, per le spese agevolate sostenute nel corso del 2022 si potrà trovare un cessionario disponibile ad acquistare le quote annuali utilizzabili in compensazione dal 2024 in avanti (c.d. “cessione delle rate residue”), con possibilità di esercitare la relativa opzione entro il 16 marzo 2024. Questo scenario quindi estromette dai giochi coloro che, relativamente alla possibilità di beneficiare concretamente della quota di agevolazione 2023 sulle spese agevolate 2022, non avendo trovato un acquirente del credito, si trovi in una situazione di “incapienza” dell’imposta lorda risultante dalla dichiarazione dei redditi 2023 (per il periodo d’imposta 2022). E così è infatti, ormai senza rimedio (salvo appositi provvedimenti di natura normativa), per le spese sostenute nel 2022 e agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus. Per le spese sostenute nel 2022 e agevolate con il superbonus invece va fatto presente che l’attuale Governo, con il DL 11/2023 (art. 2 comma 3-sexies), ha introdotto nell’art. 119 del DL 34/2020 il nuovo comma 8- quinquies, ai sensi del quale “per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023”.
Fonti:
Eutekne.info “Spese agevolate 2022 senza cessionario al capolinea per gli incapienti”
Fiscoetasse.com “Comunicazione cessione bonus edilizi: le istruzioni per la remissione in bonis”