Bonus in busta paga per i lavoratori del turismo

L’art. 39-bis del DL 48/2023, inserito in sede di conversione dalla legge 85/2023, prevede un trattamento integrativo speciale temporaneo in favore dei dipendenti del settore privato turistico, ricettivo e termale. Il 29 agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26 ha precisato alcuni aspetti che riguardano l’agevolazione in questione. Nel caso specifico, l’importo sarà pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2023 e il 21 settembre 2023, per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno (DLgs. 66/2003). Tale trattamento può essere erogato solo ai lavoratori con un reddito da lavoro dipendente, conseguito nel 2022, non superiore a 40.000 euro. Ai fini del calcolo del limite reddituale, l’Agenzia chiarisce che: “devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale”. Dal punto di vista operativo il datore di lavoro, su richiesta del dipendente, riconoscerà il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote riferite ai mesi precedenti non ancora erogate. L’erogazione può avvenire anche successivamente al 21 settembre 2023 purché entro il 2023. Il datore di lavoro invece potrà recuperare gli importi erogati mediante compensazione in F24.

Fonti:

DECRETO LEGGE del 04 maggio 2023, n. 48
Il Sole 24 Ore “Turismo, più chiarimenti per il nuovo trattamento integrativo speciale”
Eutekne.info “Trattamento integrativo speciale nel turismo erogabile anche dopo il 21 settembre”

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