Bonus barriere al 75%: differenti condizioni temporali per continuare ad esercitare le opzioni

Il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, disciplinato dall’articolo 119-ter del Decreto Legge 34/2020, ha subito varie modifiche nel tempo. Il blocco degli sconti e delle cessioni, imposto dall’articolo 1, comma 4, del Decreto Legge 39/2024, è intervenuto poco dopo quello previsto dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 212/2023. Inizialmente, il bonus era stato escluso dal blocco disposto dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 11/2023, grazie alla deroga del comma 1-bis dello stesso articolo. Sia per il primo blocco, stabilito dal Decreto Legge 212/2023, che per il secondo, previsto dal Decreto Legge 39/2024, sono state introdotte norme di salvaguardia per le spese già in corso alla data dei blocchi.

Il quadro normativo risulta complesso, con tre principali periodi temporali distinti: dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024, e dal 31 marzo 2024 in poi.

  • Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, è sempre possibile esercitare le opzioni di sconto e cessione.
  • Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024, l’esercizio delle opzioni è consentito in due situazioni: 
  1. Le spese devono riguardare interventi specifici e essere sostenute da condomini a prevalente destinazione abitativa o da persone fisiche, con redditi di riferimento non superiori a 15.000 euro e legati all’abitazione principale.
  2. Le spese devono riguardare interventi diversi dai precedenti e devono essere relative a richieste di titolo abilitativo presentate ante 30 dicembre 2023, oppure se trattasi di interventi in regime di “edilizia libera” che, ante 30 dicembre 2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante ed il pagamento di un acconto sul prezzo.
  • Per l’esercizio delle opzioni relative alle spese sostenute per interventi edilizi a partire dal 31 marzo 2024 esistono due casi distinti: 
  1. nel primo caso, le spese devono riguardare interventi specifici come scale, ascensori, ecc., e devono essere sostenute da condomini o persone fisiche per abitazioni principali con reddito inferiore a 15.000 euro, o con un componente disabile nel nucleo familiare. È richiesto che la richiesta di titolo abilitativo sia presentata entro il 29 marzo 2024 o che gli interventi siano già iniziati o previsti da un accordo vincolante con acconto versato.
  2. Nel secondo caso, se sono le spese devono riguardare interventi diversi dai precedenti (ad esempio, con oggetti diversi come infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), l’esercizio delle opzioni è possibile solo a condizione che dette spese derivino da interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo in data antecedente al 30 dicembre 2023, oppure se trattasi di interventi in regime di “edilizia libera” che, ante 30 dicembre 2023, che risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante ed il pagamento di un acconto sul prezzo.

Fonte: Eutekne.info “Per le opzioni del bonus barriere 75% le condizioni seguono l’ambito temporale”

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