Divieto di compensazione rafforzato sopra i 100.000 euro

Stando alla bozza circolata, il Ddl di bilancio 2024 introduce il comma 49-quinquies all’art. 37 del DL 223/2006, e risulta così formulato: “per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”. Si tratta di un ulteriore e significante divieto di compensazione in presenza di ruoli o accertamenti esecutivi scaduti, che, sotto alcuni aspetti, si sovrappone al divieto già previsto dall’art. 31 comma 1 del DL 78/2010. La nuova previsione normativa parla espressamente di “imposte erariali” ed il divieto opera se si supera il limite di 100.000 euro in ottica complessiva. Il divieto di compensazione non è sanzionato specificamente, quindi, salvo ci sia un blocco preventivo della delega di pagamento (espressa previsione del disegno di legge), ci sarà salvo modifiche la sanzione del 30% da indebita compensazione di crediti non spettanti. Per come è scritta la norma, anche la dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 potrebbe non far venire meno il divieto. Tuttavia si auspicano precisazioni a riguardo nell’iter di approvazione della legge di bilancio. Come si è accennato, sotto alcuni aspetti vi è una sovrapposizione con l’art. 31 del DL 78/2010 che stabilisce il divieto di compensazione di crediti per imposte erariali in presenza di ruoli, inerenti sempre a imposte erariali, di ammontare superiore a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento. Ci sono però differenze tra i due divieti, la prima è chiaramente relativa ai limiti: in un caso di 100.000 euro e nell’altro di 1.500 euro. La seconda (e più rilevante) è che nell’art. 31 comma 1 del DL 78/2010 si fa riferimento alle imposte erariali sia per i carichi sia per i crediti da utilizzare in compensazione, mentre è fatta salva la possibilità di compensazione in caso di debiti tributari scaduti e crediti di natura agevolativa (si veda la recente risposta interpello AdE n. 439/2023). La legge di bilancio si riferisce invece in generale alla compensazione dell’art. 17 del DLgs. 241/97 senza nessun riferimento ai crediti per imposte erariali. Quindi, senza ulteriori chiarimenti, sembrerebbe che un ruolo per imposte erariali superiore a 100.000 euro osti alla compensazione anche laddove questa avvenga mediante utilizzo di un credito di natura agevolativa. Anche in questo caso si auspicano precisazioni a riguardo nell’iter di approvazione della legge di bilancio.

Fonti:

Disegno di Legge S. 926 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

Risposta AdE n. 439/2023

Eutekne.info “Divieto di compensazione rafforzato sopra i 100.000 euro”

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