Professionisti: rimborsi spese esclusi da imposizione

Il decreto legislativo di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile, include anche modifiche al regime dei rimborsi spese per gli esercenti arti e professioni

Attualmente, il regime prevede due tipi di rimborsi spese:

1. Rimborsi delle spese anticipate per conto del cliente.

2. Rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione

I rimborsi delle spese anticipate non sono considerati reddito di lavoro autonomo, a condizione che siano spese non necessarie per svolgere l’incarico ma piuttosto l’oggetto del mandato stesso. Questi rimborsi devono essere documentati e intestati al cliente

Al contrario, i rimborsi per le spese sostenute per la professione sono assimilati ai compensi e soggetti a fatturazione e ritenuta. Tuttavia, se riguardano spese come vitto e alloggio, non sono soggetti ai limiti di deducibilità.

Il nuovo decreto interviene sui rimborsi analitici delle spese per la professione, stabilendo che non concorrono al reddito né sul lato attivo (con ritenuta applicabile), né sul lato passivo (con costi non deducibili). Se il cliente non rimborsa le spese addebitate, viene introdotta una disciplina simile a quella per le perdite su crediti nelle imprese. Le spese non rimborsate diventano deducibili quando il cliente è soggetto a procedure di crisi o insolvenza, quando la procedura esecutiva nei suoi confronti è infruttuosa, o quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per le spese di modesta entità, la deducibilità è proposta entro un anno dalla fatturazione se il cliente non le rimborsa.

Le novità dovrebbero entrare in vigore nel 2025, con la disciplina attuale in corso fino al 2024.

Fonti:

Eutekne.info “Rimborsi spese dei professionisti sempre esclusi da imposizione”

Lalentesulfisco.it “Rimborsi spese dei professionisti sempre esclusi da imposizione”

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