Frazionamenti ante interventi agevolati sempre legittimi con i presupposti urbanistici

“In assenza di una espressa previsione normativa al riguardo, è possibile fruire del Super bonus anche nell’ipotesi in cui, prima dell’inizio dei lavori, il contribuente suddivida in più immobili un’unica unità abitativa”. L’importante affermazione di principio è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/2022 la quale, chiarisce che, “l’unico proprietario di un edificio può prima dell’inizio dei lavori, frazionarlo in più unità immobiliari distintamente accatastate al fine di beneficiare di un limite di spesa più elevato” e inoltre aggiunge che “resta fermo l’eventuale accertamento, in concreto di un utilizzo distorto dell’agevolazione in esame”. E’ opportuno sottolineare che, nonostante il chiarimento di prassi ufficiale si riferisca specificamente al super bonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 e al caso del frazionamento di una “unità abitativa”, tale affermazione risulta altrettanto pertinente: – con riferimento anche agli altri bonus edilizi diversi dal super bonus, di cui all’elencazione del comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, – e con riguardo al frazionamento di immobili a destinazione diversa da quella abitativa. Al netto della combinazione del “frazionamento ante interventi” con altri atti, fatti e circostanze da valutare caso per caso, pare corretto ritenere che non si possa ravvisare utilizzo distorto alcuno ogni qual volta sussistano i presupposti urbanistici alla base della richiesta di frazionamento; e, anche qualora per poter creare tali presupposti si rendano necessari degli interventi edilizi sull’immobile, pare corretto che non si possa ravvisare utilizzo distorto alcuno se rimane possibile individuare una piena autonomia amministrativa e funzionale tra gli interventi sull’immobile finalizzati all’ottenimento del frazionamento catastale sulla base di corretti presupposti urbanistici e i successivi (autonomi) interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico e della eliminazione delle barriere architettoniche, le cui spese vengono agevolate con il super bonus e/o gli altri bonus edilizi. Ciò che l’Agenzia delle Entrate ha voluto mettere in chiaro è che, anche laddove vi sia un interesse economico più o meno evidente, esso è da considerarsi legittimo sulla base della prassi ufficiale dell’Agenzia medesima richiamata in premessa.

Fonti:
Agenzia delle Entrate Circ. n. 23/2022
Eutekne.info “Frazionamenti ante interventi agevolati sempre legittimi con i presupposti urbanistici”

Previous Post
Next Post

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *