Bonus barriere architettoniche 75%: agevolabili anche gli interventi sulle singole unità immobiliari

Con la circolare 26 giugno 2023 n. 17 (p. 84 ss.) dell’Agenzia delle Entrate sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti sul “Bonus barriere 75%”, la detrazione IRPEF/IRES del 75% spettante, ai sensi dell’art. 119-terdel DL 34/2020, per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare la circolare chiarisce che il limite massimo di spesa agevolabile pari a 50.000 euro, oltre che per ilavorieffettuati sulleparti comunidell’edificio, spetta anche per gli interventi nelle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti situate in edifici composti da più unità immobiliari (es. nei condomini). Per questa detrazione, inoltre, non si applicano le regole, che riguardano la quasi generalità delle agevolazioni per interventi edilizi, sulla sua trasferibilità in caso di trasferimento dell’immobile oggetto degli interventi per atto tra vivi o mortis causa. La circ. 17/2023 chiarisce inoltre che l’agevolazione riguarda tutte le unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, ma non compete per gli interventi di demolizione e ricostruzione anche se si qualificano come interventi di “ristrutturazione edilizia”, di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001. L’Agenzia conferma infine che gli interi edifici, così come le singole unità che li compongono, possono avere anche destinazione diversa da quella abitativa e, laddove posseduti da imprese, possono essere indifferentemente beni “merce”, “patrimoniali” o “strumentali”. L’agevolazione in argomento, che si aggiunge alla detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero edilizio (c.d. “bonus casa”) di cui all’art. 16-bis del TUIR e al superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 in qualità di intervento “trainato”, compete in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

Fonti:

Eutekne.info “Bonus barriere 75% anche per gli interventi su singole unità immobiliari”

Agenzia delle Entrate circolare n. 17/2023

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