Contributo biennale di revisione: fissati gli importi 2023/2024

Con il Decreto del 26 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito il contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, per il biennio ispettivo 2023-2024. Il versamento del contributo biennale deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto, ovvero entro il 9 ottobre 2023. L’importo del contributo è determinato tenendo conto dei seguenti parametri rilevati al 31.12.2022:

▪ numero dei soci

▪ capitale sottoscritto

▪ fatturato, inteso come valore della produzione di cui alla lettera A) dell’articolo 2425 del codice civile, ad eccezione delle cooperative edilizie per le quali si considera il valore dell’immobile di cui alle voci B-II e C-I dello stato patrimoniale, se maggiore.

Sulla base dei tre parametri elencati, per le sole società cooperative, è possibile individuare 5 distinte fasce alle quali è associato un importo che va da un minimo di 280 euro ad un massimo di 2.380 euro. Mentre per le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso le fasce sono tre e l’importo del contributo va da 1.980 euro a 6.660 euro, nel primo caso, e da 280 euro a 840 euro nel secondo caso. La collocazione in una delle fasce previste dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto richiede il possesso contestuale dei tre requisiti previsti, dunque il superamento di uno solo dei tre parametri comporta il pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto. È poi prevista la maggiorazione del 50% per gli enti assoggettabili a revisione annuale (art. 15 L. 59/1992) e per le cooperative edilizie iscritte nell’Albo nazionale che hanno avviato o realizzato un programma edilizio. Per le cooperative sociali di cui all’art.3 L. 381/1991 la maggiorazione è invece pari al 30%. Infine, i contributi sono aumentati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale (L. 59/1992). Nessuna novità per quanto attiene le modalità di versamento che è da eseguirsi mediante modello F24 per le cooperative non aderenti ad associazioni nazionali e seguendo le modalità stabilite dalle associazioni stesse in caso contrario.

Fonti:

Il Sole 24 Ore “Fissato il contributo di vigilanza”

Decreto MIMIT del 26 maggio 2023

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