Un’impresa può avere diritto alla detrazione e, quando ne ricorrono le condizioni, al rimborso dell’IVA sostenuta per i propri investimenti anche se l’attività economica non è ancora concretamente iniziata.
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18342/2026, che ha affrontato il caso di una società europea alla quale era stato contestato il diritto al rimborso dell’imposta assolta in Italia. Il chiarimento assume particolare importanza per le imprese che sostengono costi iniziali per organizzare e preparare un’attività economica, prima ancora di realizzare ricavi.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda riguarda una società irlandese che aveva sostenuto spese in Italia per acquisire contratti relativi alla fornitura di aeromobili, motori e servizi collegati. Al momento degli acquisti, la società non aveva ancora avviato concretamente l’attività e non disponeva di una struttura amministrativa organizzata. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la richiesta di rimborso IVA, ritenendo non sufficientemente dimostrato l’effettivo svolgimento di un’attività imprenditoriale.
Le spese preparatorie possono dare diritto alla detrazione IVA
La Cassazione ha ribadito che il diritto alla detrazione IVA non dipende necessariamente dall’immediato avvio dell’attività.
Anche le spese sostenute nella fase preparatoria possono essere rilevanti fiscalmente, purché siano effettivamente collegate a un’iniziativa economica.
L’assenza di ricavi o di operazioni attive non è quindi, da sola, sufficiente a escludere tale diritto.
Quali condizioni devono essere rispettate
Per beneficiare della detrazione è necessario dimostrare che gli acquisti siano realmente collegati all’attività imprenditoriale programmata.
- Le spese devono essere sostenute per esigenze effettive dell’impresa o per preparare l’attività futura.
- L’intenzione di avviare l’attività deve essere supportata da elementi oggettivi e documentabili.
- L’eventuale mancato utilizzo dei beni o servizi deve dipendere da circostanze indipendenti dalla volontà del contribuente, nei casi considerati dalla giurisprudenza.
È quindi importante poter dimostrare la concreta finalità economica degli investimenti.
Cosa cambia per le imprese che non hanno ancora iniziato a operare
L’avvio di un’attività può richiedere tempo, soprattutto quando sono necessari acquisti di beni strumentali, contratti di fornitura o altri investimenti preparatori.
In queste situazioni, il diritto alla detrazione IVA non può essere escluso automaticamente per il solo fatto che l’impresa non abbia ancora effettuato operazioni attive.
Resta indispensabile verificare la documentazione disponibile e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Rimborso IVA per le imprese stabilite in altri Paesi UE
La decisione riguarda specificamente una società stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea.
L’articolo 38-bis2 del DPR 633/1972 disciplina il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati in Italia da soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE, nel rispetto dei requisiti previsti.
La richiesta viene normalmente presentata attraverso l’amministrazione fiscale dello Stato membro in cui l’impresa è stabilita, che la trasmette all’Agenzia delle Entrate italiana.
Un chiarimento importante per gli investimenti iniziali
La pronuncia conferma l’importanza di valutare le spese sostenute anche in relazione all’attività concretamente programmata.
Per le imprese è quindi fondamentale conservare la documentazione degli investimenti iniziali e dimostrare il collegamento tra gli acquisti e il progetto imprenditoriale.
Lo Studio Paglia è a disposizione per valutare il trattamento IVA delle spese sostenute nella fase di avvio dell’attività e verificare le condizioni per esercitare il diritto alla detrazione o richiedere il rimborso dell’imposta.
Fonti: Eutekne.Info, 5 ottobre 2026; Corte di Cassazione, ordinanza n. 18342/2026;
DPR 633/1972, articoli 19 e 38-bis2.