L’INPS ha fornito nuovi chiarimenti sui limiti dimensionali delle imprese artigiane che operano nel settore edile, con particolare attenzione alle aziende che svolgono attività di installazione di impianti.
Con il messaggio n. 3145/2026, l’Istituto ha precisato quali limiti devono essere applicati alle diverse tipologie di imprese e ha illustrato una procedura specifica per quelle che non svolgono prevalentemente attività impiantistica nell’ambito della costruzione di edifici. Le indicazioni sono importanti perché il numero dei dipendenti può incidere sul mantenimento della qualifica artigiana e sul corretto inquadramento contributivo dell’azienda.
Quanti dipendenti può avere un’impresa artigiana edile?
La normativa prevede limiti specifici al numero di lavoratori che un’impresa artigiana può occupare. Per le imprese artigiane di costruzioni edili, il limite è generalmente di:
- 10 dipendenti, come soglia ordinaria;
- 14 dipendenti, purché le unità aggiuntive siano apprendisti.
Il superamento dei limiti previsti può comportare la perdita della qualifica artigiana e il conseguente inquadramento dell’impresa nel settore Industria.
Queste regole riguardano anche determinate attività di completamento e rifinitura degli edifici.
Regole differenti per alcune imprese impiantistiche
Uno degli aspetti principali del chiarimento riguarda le aziende che installano impianti, ma non svolgono prevalentemente tale attività nell’ambito della costruzione di edifici.
Per alcune di queste imprese, l’INPS riconosce l’applicazione dei limiti dimensionali previsti per le imprese artigiane che non lavorano in serie, anziché quelli più restrittivi previsti per le costruzioni edili.
La distinzione dipende dall’attività effettivamente esercitata in via prevalente e dal corretto inquadramento previdenziale.
Cosa cambia dal 23 ottobre 2026
A partire dal 23 ottobre 2026, le imprese impiantistiche interessate, già in possesso del codice di autorizzazione 5G, potranno trasmettere una dichiarazione sulle caratteristiche dell’attività esercitata.
La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso il Cassetto Previdenziale del Contribuente, nella sezione Contatti, utilizzando lo Smart Task denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana”.
Nei casi previsti, a seguito della dichiarazione potrà essere attribuito il codice di autorizzazione 4X, consentendo anche l’applicazione del codice 5C e dei relativi limiti dimensionali.
La decorrenza da indicare è il 1° luglio 2026 oppure la successiva data dalla quale producono effetti le condizioni dichiarate.
Perché è importante verificare l’inquadramento aziendale
La corretta classificazione dell’impresa non è soltanto un aspetto formale. L’applicazione di un limite dimensionale non coerente con l’attività effettivamente svolta può avere conseguenze sul mantenimento della qualifica artigiana e sulla posizione contributiva aziendale. Per questo motivo, le imprese che svolgono attività impiantistiche dovrebbero verificare il proprio inquadramento e valutare se rientrano nelle situazioni individuate dall’INPS.
Una verifica utile per le imprese artigiane
Il chiarimento offre alle imprese interessate l’opportunità di verificare la propria classificazione previdenziale, soprattutto nei casi in cui l’attività prevalente non sia direttamente collegata alla costruzione di edifici.
Lo Studio Paglia è a disposizione per assistere le imprese nella verifica dell’inquadramento contributivo, dei limiti dimensionali applicabili e degli eventuali adempimenti previsti dalle nuove indicazioni INPS.
Fonti: Eutekne.Info, 6 ottobre 2026; INPS, messaggio n. 3145/2026;
Legge 8 agosto 1985, n. 443.