Un importante chiarimento tutela i professionisti in caso di irregolarità commesse dal cliente in qualità di sostituto d’imposta.
Se il compenso è stato incassato al netto della ritenuta d’acconto, il professionista non è responsabile dell’eventuale mancato versamento della ritenuta né dell’assenza della Certificazione Unica.
Come funziona la ritenuta d’acconto
La ritenuta d’acconto continua ad applicarsi ai compensi corrisposti ai professionisti da parte dei sostituti d’imposta.
Dopo la riforma del lavoro autonomo restano escluse dall’applicazione della ritenuta alcune nuove tipologie di reddito, come ad esempio determinate sopravvenienze attive.
Una delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 riguarda il criterio di imputazione temporale dei compensi pagati a cavallo tra due periodi d’imposta.
Le scadenze della Certificazione Unica
I sostituti d’imposta devono rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica nei termini previsti dalla normativa fiscale.
Per alcuni contribuenti in regime forfettario o di vantaggio, già obbligati all’emissione della fattura elettronica, è invece previsto l’esonero dall’obbligo di rilascio della Certificazione Unica.
Cosa succede se manca la Certificazione Unica
La mancata consegna della Certificazione Unica non impedisce al professionista di far valere la ritenuta subita.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il professionista può dimostrare l’avvenuta trattenuta anche attraverso documentazione diversa dalla Certificazione Unica, purché sia in grado di provare di aver percepito il compenso al netto della ritenuta.
È possibile, ad esempio, utilizzare documentazione equipollente accompagnata da una dichiarazione sostitutiva che attesti l’importo effettivamente incassato.
Il mancato versamento non ricade sul professionista
Se il cliente trattiene la ritenuta ma non la versa all’Erario, la responsabilità resta esclusivamente a suo carico.
Il professionista può comunque scomputare la ritenuta nella propria dichiarazione dei redditi senza dover rispondere del debito tributario derivante dall’omesso versamento da parte del sostituto d’imposta.
Un principio confermato dalla Cassazione
L’orientamento della Corte di Cassazione conferma che non esiste una responsabilità solidale del professionista per il mancato versamento della ritenuta d’acconto operata dal cliente.
Si tratta di un principio particolarmente importante, che offre maggiore certezza ai professionisti nella gestione della propria posizione fiscale e nella predisposizione della dichiarazione dei redditi.