Scelta del CCNL: Prevale l’attività svolta sull’effettiva rappresentatività

La Cassazione ribadisce il criterio principale per individuare il contratto collettivo applicabile

La corretta individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) rappresenta un aspetto centrale nella gestione dei rapporti di lavoro, con effetti rilevanti anche sul piano contributivo.
Con l’ordinanza n. 572/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio chiave: nella scelta del CCNL prevale l’attività effettivamente svolta dall’impresa, mentre la rappresentatività assume un ruolo secondario.

Il caso
La questione nasce da un accertamento INPS che contestava a un’impresa l’applicazione del CCNL per le imprese radiotelevisive locali.
Secondo l’Istituto, avrebbe dovuto essere applicato il contratto nazionale, in quanto sottoscritto da organizzazioni più rappresentative.

Il principio della scelta CCNL in base all’attività svolta
• Il criterio prioritario è l’attività concretamente esercitata dall’impresa
• La rappresentatività ha valore solo residuale
Il datore di lavoro deve quindi applicare il CCNL coerente con l’attività reale dell’azienda.

Quadro normativo
• Art. 1 DL 338/1989
• Art. 2, comma 25, L. 549/1995
Tali disposizioni rilevano solo quando i contratti riguardano la stessa categoria.

Quando conta la rappresentatività
• Pluralità di CCNL nella stessa categoria
• Concorrenza tra contratti omogenei
Negli altri casi prevale l’attività svolta.

Il caso concreto
L’impresa operava in ambito locale, distinto da quello nazionale. Questa differenza rende irrilevante il grado di rappresentatività dei contratti.

Implicazioni operative
• Individuare il CCNL in base all’attività
• Evitare scelte basate solo sulla rappresentatività
• Prevenire contestazioni INPS
• Documentare la scelta

In conclusione
La scelta CCNL attività svolta rappresenta il criterio principale per individuare il contratto corretto. Una scelta non coerente può comportare rischi contributivi e sanzionatori.

Fonti
Corte di Cassazione, ordinanza n. 572/2026
Decreto Legge 338/1989, art. 1
Legge 549/1995, art. 2, comma 25
Corte di Cassazione, sentenza n. 23607/2025
Eutekne.Info, 11 febbraio 2026

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